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Soggetto Certificatore

Il Certificatore energetico, nel rispetto delle norme tecniche, deve possedere i requisiti previsti dal DPR n. 75/2013.
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Soggetto Certificatore: cosa fà?

Il Certificatore energetico o soggetto Certificatore, è la figura professionale indipendente che, nel rispetto delle norme tecniche, deve possedere i requisiti previsti dal DPR n. 75/2013. Peliminarmente è tenuto a effettuare alcune operazioni, che sono:

    • Reperimento dati catastali: visura, planimetria dell'immobile o vecchi progetti cartacei da cui poter rilevare le principali caratteristiche costruttive.
    • Progetti esecutivi: piante, prospetti, sezioni e ogni altra informazione inerente l'immobile al fine della verifica in sito delle geometrie dell'immobile stesso.
    • Libretto di Caldaia relativo all'impianto di riscaldamento, eventualmente a servizio dell'immobile, se questo è dotato di un impianto centralizzato di riscaldamento. I dati contenuti nel documento, che è obbligatorio per legge, devono essere riportati nell'A.P.E.
    • Relazione Tecnica ex Legge n. 10/91. La finalità è di procedere all'accertamento delle modalità costruttive dell'immobile; quando l'immobile non è dotato di AQE o di ACE., se non esiste altro documento si procede con le verifiche dei calcoli termici ;
    • Misure in sito, con sopralluogo obbligatorio per legge.

Sin dalla fase dei rilievi il "Soggetto Certificatore" è tenuto a rispettare le Norme Tecniche come di seguito indicate. In particolare, il Certificatore Energetico è tenuto a rilevare:

    • A) la forma dell'edificio;
    • B) l'orientamento rispetto ai punti cardinali;
    • C) apporti solari;
    • D) ombreggiamenti;
    • E) isolamento termico dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento;
    • F) ventilazione;
    • G) sistemi solari passivi.
Gli stessi rilievi, (che possono essere eseguiti anche con apparecchiature mobili come misuratori digitali o laser, termocamere ecc.) devono tener conto delle prescrizioni di calcolo delle prestazioni energetiche imposte dai DM interministeriali e uniformarsi alle norme come nel prospetto a lato, in particolare per quanto attinente le stratigrafie dell'involucro edilizio.

Il Deposito dell'A.P.E.

Certificatore Energetico: chi è ?

E' un Tecnico Abilitato esperto in Termotecnica, in possesso dei requisiti di legge, che, rispetto alle figure professionali intervenute per la progettazione, direzione lavori e collaudo di una costruzione edilizia, sia persona terza, cioè indipendente.
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La figura indipendente, del
SOGGETTO CERTIFICATORE

La Legge definisce anche le competenze di questa particolare figura professionale, per titoli o per formazione come indicato nel prospetto, indicando chiaramente che deve intendersi come persona fisica (escluse le Società Professionali) atteso che le dichiarazioni di responsabilità dell'incarico, devono essere rese sotto forma di Atto Notorio.
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Le Linee Guida Nazionali 2015 definiscono, anche, le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile che, principalmente, consistono nella esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

Queste operazioni comprendono i passi procedurali per la redazione dell' A.P.E. come:

  • Reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
  • Individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
  • Individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi - benefici nonchè ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarli.
  • Classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  • Rilascio dell'attestato di prestazione energetica da parte del soggetto certificatore abilitato (inteso unicamente come persona fisica) con l'adeguamento ai requisiti previsti dal DPR n. 75/2013.

Inoltre, saranno avviate attività di monitoraggio e controllo per almeno il 2% degli A.P.E. Contro le truffe su A.P.E. a basso costo, controlli a campione, a cura delle Regioni: i certificati falsi sono invalidati e per i responsabili (ai diversi livelli) scatteranno le sanzioni previste all'articolo 15 del DLgs 192/2005, come di seguito:

  • sanzioni a carico del Soggetto Certificatore (multa da 700 a 4.200 euro) per un A.P.E. non corretto;
  • sanzioni a carico del Direttore dei Lavori (multa da 1.000 a 6.000 euro) per la mancata presentazione dell'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica, a fine lavori) al Comune;
  • sanzioni a carico del Costruttore/Proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro) in caso di mancata A.P.E. per edifici nuovi, ristrutturati, in affitto o messi in vendita.

Le operazioni che il Soggetto Certificatore è tenuto a compiere ai fini del rilascio dell' A.P.E. sono le seguenti:

  • Reperimento dati catastali: visura, planimetria dell'immobile o vecchi progetti cartacei da cui poter rilevare le principali caratteristiche costruttive.
  • Progetti esecutivi: piante, prospetti, sezioni e ogni altra informazione inerente l'immobile al fine della verifica in sito delle geometrie dell'immobile stesso.
  • Libretto di Caldaia: se l'immobile è dotato di un impianto di riscaldamento. I dati contenuti nel documento, che è obbligatorio per legge, devono essere riportati nell'A.P.E.
  • Relazione Tecnica ex Legge n. 10/91, oppure Attestato di Qualificazione Energetica.
  • Misure in sito, con sopralluogo obbligatorio per legge.

In particolare il Certificatore Energetico, per effetto delle dichiarazioni con valenza di Atto Notorio, inserite implicitamente nell'A.P.E., anche nel caso di trasmissione telematica al preposto Ufficio Regionale del SIAPE deputato al deposito dell'A.P.E., risponde penalmente e civilmente del proprio operato nel caso di dichiarazioni mendaci. In tal caso, è conseguente la dichiarazione di invalidità dell'A.P.E. da parte dell'ENTE. Terminate tutte le operazioni procedurali, il Certificatore provvede alla elaborazione dei dati, tutti, raccolti e rilascia l'Attestato di Prestazione Energetica al proprietario dell'immobile non prima di aver depositato lo stesso presso il competente Ufficio Regionale.
Alla certificazione energetica sono legati gli incentivi fiscali che sono stati previsti di anno in anno con specifici provvedimenti di legge.

La certificazione energetica, (A.P.E.), è necessaria per i contratti di vendita e in caso di nuova locazione, ma è indispensabile per ottenere gli incentivi fiscali statali legati alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche di immobili.


 



 
 

I diversi documenti energetici

Diagnosi
Energetica

Richiesta solo per determinate attività

Attestato
Qualificazione

Rilasciato dal D.L. a ultimazione lavori

Attestato
Certificazione

Abolito con la Legge n. 90/2013

Attestato
Prestazione

Rilasciato dal Soggetto Certificatore

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