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Certificazione
Ultime novità. Normative che cambiano !
Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 48/2020
Il 10 giugno 2020 è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo n. 48/2020 che, a sua volta, recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III) del 30 maggio 2018 che modificatrice della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Questo Decreto Legislativo sostituisce completamente la Legge 90/2013 che è il principale riferimento normativo per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE. Sono molte e importanti le novità, anche se si dovrà attendere i decreti attuativi per veder modificare gli schemi di Legge 10/91 e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). La Direttiva Europea n. 844 del 2018 è nata con l’intento di razionalizzare le disposizioni dei precedenti provvedimenti partendo dal cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-20-20” che si sarebbero dovuti raggiungere entro il 2020:
- taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
- 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili
- miglioramento del 20% dell'efficienza energetica.
Il monitoraggio della commissione europea in merito ai progressi compiuti mostra come la strada intrapresa sia quella giusta, nonostante ci sia ancora molto da fare. Il parco immobiliare esistente è responsabile infatti di circa il 36% di tutte le emissioni di CO2 dell’Unione e del 50% del consumo di energia finale per il riscaldamento e raffrescamento. Appare dunque necessario definire una nuova strategia comune di lungo termine. Per questo motivo nasce il quadro 2030 per il clima e l’energia, che definisce gli obiettivi per il periodo 2021-2030:
- riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
- quota almeno del 32% di energia rinnovabile
- miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.
Certificazione Energetica in Italia
Edifici e documenti energetici
Per questi motivi le Istituzioni, la U.E. prima e lo Stato dopo, hanno disciplinato con vari provvedimenti, nel tempo, il settore edile obbligando gli operatori e i fruitori a uniformarsi alle norme e dotandosi dei seguenti documenti:
I diversi Documenti Energetici
Le Evoluzioni avvenute nel tempo
Modello Abolito
Attestato Certificazione Energetica
La certificazione energetica, nel 2013, ha cambiato nome, pelle e sostanza
Dedichiamo, pertanto, all'argomento, uno spazio per illustrare in modo comprensibile l'intricato intreccio di norme tecniche e legali che avvolgono la materia.
Come si nota, dal quadro dei documenti richiesti, la Legge n. 90 del 3 agosto 2013, ha cambiato il "nome" alla certificazione energetica degli edifici:
- si è passati da Attestato di Certificazione Energetica (ACE);
- a Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
Nelle Linee Guida Nazionali del 2009, in vigore fino al 30 settembre 2015, per la redazione dell'A.C.E. ai fini del calcolo della prestazione energetica i valori totali di EPinvernale erano considerati come servizi: l'Acqua Calda Sanitaria e il Riscaldamento Invernale.
Invece con le Linee Guida Nazionali del 2015, per la redazione dell'A.P.E., i servizi aggiuntivi da considerare, nel calcolo di EPglobale, sono indicati nel riquadro in rosso del prospetto dell'Attestato stesso.
I Decreti interministeriali attuativi della Legge n.90/2013, hanno aggiornato anche le Linee Guida Nazionali, in ambito energetico che, da luglio 2015, sono state applicate a tutte le Regioni italiane (comprese le Province Autonome) che non avevano ancora recepito la Direttiva 2010/31/UE. Altresì, è cambiata la "sostanza" perchè, rispetto alla precedente normativa, sono intervenute diverse modifiche tecniche e procedurali alla disciplina per l'efficienza energetica in edilizia. Esempio: l'indice di prestazione energetica totale da calcolare nell'A.P.E. comprende tutti gli altri servizi legati all'immobile come, il raffrescamento estivo, la quota parte dei consumi dei servizi comuni come ascensore, ecc.
Il modello A.P.E. 2015, pertanto, dal 1° ottobre 2015, è uguale per tutte le Regioni d'Italia e deve contenere i seguenti dati:
- Prestazione energetica globale: con indici di energia primaria totale, sia rinnovabile che non rinnovabile,
- Classe energetica: calcolata attraverso l'indice di prestazione globale EPgl espresso in Kwh/mq.
- Qualità energetica del fabbricato: espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale e estiva.
- Requisiti minimi di efficienza energetica.
- Emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
- Raccomandazioni su come migliorare l'efficienza energetica, con la indicazione degli interventi ad hoc più importanti e convenienti dal punto di vista economico.
- Informazioni su diagnosi e incentiivi.
In particolare, distinguendo nettamente tra gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.