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Un documento ..., oggi, quasi inutile.

Il 1° attestato energetico

Attestato Qualificazione Energetica

L' Attestato di Qualificazione Energetica è un documento che sintetizza le caratteristiche energetiche dell' edificio. Contiene la classe (proposta) di appartenenza dell’edificio e i fabbisogni di energia primaria.

Come e quando nasce

L’Attestato di Qualificazione Energetica,  nasce con il Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, come "toppa" ai mancati Decreti attuativi del Decreto Legislativo n.192 del 19 agosto 2005, ripubblicato  e corretto successivamente il 15 ottobre 2005 (per eliminare alcune norme contrastanti). E' stato, quello, un periodo di confusione politica e amministrativa, dove, alle inadempienze dei ns. governi, l'E.U. premeva con le procedure di infrazione. Basti guardare la data del D.Lgs. n. 311/06, di correezione e integrezione, per capire che oltre, alla "certificazione energetica", non disponevamo nemmeno delle "norme tecniche", di fatto, poi, emanate nel 2008. L’Attestato di Qualificazione Energetica, nasce, quindi, come "strumento interlocutorio" per la Certificazione Energetica che sarà, poi, con i tanti e continui aggiornamenti, applicata solo molti anni più tardi.

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Il formato legale
ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA

A.Q.E. è un documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe (proposta) di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. In base all’art.6 comma 11 del D.L. 63/2013, l'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2 del DLgs 192, è facoltativo. Il direttore dei lavori è tenuto per legge a prepararlo al termine delle lavorazioni dove siano previsti interventi che abbiano ricadute sul risparmio energetico e per i quali è necessario il progetto (comma 2 dell'articolo 8 del DLgs 192/05).
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Il formato legale
ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA

La gran parte delle informazioni previste nell’ A.Q.E. saranno dedotte da quelle contenute nella documentazione prevista dall'articolo 28 della legge 10/91 e dal DLgs 192/05; i dati mancanti saranno calcolati ex-novo. L’A.Q.E. va consegnato assieme alla dichiarazione di conformità delle opere rispetto al progetto (legge 10) pena l'inefficacia della dichiarazione di fine lavori e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari. L’A.Q.E. e' predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l’A.Q.E. comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe (proposta) di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di "attestazione energetica" in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede a evidenziare, opportunamente sul frontespizio del documento, che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è, o è stato, il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
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Il formato legale
ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA

E' opportuno ricordare che:
  • Fino al 2009, l' A.Q.E. sostuituiva l' A.P.E., per quelle Regioni che ancora non avevano provveduto a emanare Decreti Attuativi del D.M. 26/6/09.
  • L'A.Q.E. si calcola con la procedura di "calcolo di progetto o calcolo standardizzato" che si basa sui dati in ingresso derivati dalla relazione energetica (Ex Legge 10/91)
  • L'A.Q.E., oggi, si realizza con i software che si usano per redigere anche la certificazione energetica A.P.E.
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L' A.Q. E. si differenza dall'A.P.E. per 3 aspetti

  1. L'A.Q.E. può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori dell' edificio da valutare, mentre nel caso dell'APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione in quanto ha un ruolo di "collaudatore".
  2. L'A.Q.E. non prevede l'assegnazione di una classa energetica ma solo una "proposta"
  3. L'A.Q.E. va consegnato al Comune, mentre l'A.P.E. alla Regione.

Adempimenti del D. L. a "fine lavori"

Adempimenti del Direttore dei Lavori nella fase di "fine lavori". L'AQE è firmato dal direttore dei lavori in modo da asseverare come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio. E' importante che ci sia coerenza tra i dati presenti nell'AQE e quello che è stato definito in fase di progetto nella relazione energetica (ex "legge 10/91"). L'A.Q.E. va consegnato al Comune (e non alla Regione come nel caso dell'A.P.E.) contestualmente ai documenti della fine lavori.

Il Direttore dei Lavori che omette la presentazione dell'A.Q.E. incorre in sanzioni tra 1000 euro e 6000 euro. Inoltre la dichiarazione di fine lavori è inefficace se la stessa non è accompagnata dall'A.Q.E. asseverato.

Quando è obbligatorio redigere l' A.Q.E.?

I casi in cui vige l'obbligo di redigere l'A.Q.E. sono definiti nell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs 192/2005:
  • edifici di nuova costruzione
  • nuovi impianti installati in edifici esistenti
  • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
  • una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente
  • sostituzione di generatori di calore

Nelle "ristrutturazioni di appartamenti" (Manutenzione Straordinaria comunicata con CILA) nei casi previsti dalla legge come obbligo di AQE come, nel caso di sostituzione degli impianti.

Diagnosi
Energetica

Richiesta solo per determinate attività

Attestato
Qualificazione

Rilasciato dal D.L. a ultimazione lavori

Attestato
Certificazione

Abolito con la Legge n. 90/2013

Attestato
Prestazione

Rilasciato dal Soggetto Certificatore

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