Rrlazione Tecnica

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D.M. 26 giugno 2015

Relazione Tecnica

Dal 1º ottobre 2015 sono entrati in vigore 3 decreti attuativi della Legge n. 90 del 3 agosto 2013, che ha aggiornato il D.Lgs n.192/2005, introduttivo dell'obbligo in Italia, della Certificazione degli Edifici.

Relazione Tecnica

Dal 1º ottobre 2015 sono entrati in vigore i tre decreti attuativi della Legge n. 90 del 3 agosto 2013, che ha aggiornato il D.Lgs n.192/2005, che aveva introdotto in Italia, l'obbligo della certificazione energetica degli edifici. La Legge n.90/2013 ha modificato la Certificazione Energetica Edifici (A.C.E.) in Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). I tre Decreti Attuativi di questa legge sono titolati come di seguito:

REQUISITI MINIMI RELAZIONE TECNICA LINEE GUIDA NAZIONALI
Primo Decreto
Secondo Decreto Terzo Decreto

Tutta la parte normativa tecnica e legale che si riferisce al nuovo A.P.E. è racchiusa nel seguente prospetto.

 

D.M.26 giugno 2015

 

RELAZIONE TECNICA

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

In questa pagina analizziamo i contenuti del secondo "Decreto Attuativo" relativo alla “Relazione Tecnica " che definisce i modelli di relazione tecnica, attinente alla qualificazione energetica in sede di progetto, comunemente indicata come "ex Legge 10", che rispondono alle verifiche e prescrizioni contenute nel decreto requisiti minimi; i modelli di Relazione Tecnica (già Legge 10/91) da utilizzarsi dalla data del 1° ottobre 2015 in poi sono tre e si differenziano a seconda del tipo di intervento prescelto:



Allegato 1

Schema di Relazione Tecnica per :
  • Nuove Costruzioni.
  • Ristrutturazioni importanti di 1° Livello,
  • Edifici a energia quasi zero.

Allegato 2

Schema di Relazione Tecnica per :
  • Ampliamenti e sopraelevazioni di 2° livello,
  • Riqualificazione energetica
  • Ristrutturazioni importanti di 2° livello,
  • Riqualificazione dell'involucro edilizio
  • Riqualificazione di impianti termici.

Allegato 3

Schema di Relazione Tecnica per :
  • Riqualificazione energetica degli impianti termici.

Relazione
Allegato 1

NUOVE COSTRUZIONI

Dal tetto si disperde circa il 30 % del calore
Nuove
Costruzioni

Relazione
Allegato 1

DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE

Le pareti esterne dell'edificio vanno protette
Demolizione e Ricostruzione

Relazione
Allegato 1

RISTRUTTURAZIONE di 1° livello

Il solaio del porticato deve essere protetto
Ristrutturazioni
di 1° livello


Allegato 1

Ampliamenti fabbricati esistenti di 1° Livello

Il solaio che è a contatto con il terreno và protetto
Ampliamenti fabbricati esistenti di 1° Livello

Relazione
Allegato 2

Sopraelevazioni di 2° Livello

Dal tetto si disperde circa il 30 % del calore
Sopraelevazioni
di 2° Livello

Relazione
Allegato 3

riqualificazione impianti termici.

Le pareti esterne dell'edificio vanno protette
riqualificazione energetica
degli impianti termici.

Relazione
Allegato 1

Edifici Energia quasi Zero

Il solaio del porticato deve essere protetto
Edifici a Energia
quasi Zero

Relazione
Allegato 1

Ampliamenti di 1° Livello

Il solaio che è a contatto con il terreno và protetto
Ampliamenti fabbricati esistenti di 1° Livello

Requisiti e verifiche prestazionali

Come è noto, la normativa energetica è intervenuta, con alcune modifiche, anche per quanto attiene gli ambiti applicativi degli interventi edilizi, distinguendo in modo più preciso le diverse tipologie, fornendo allo scopo uno schema specifico di relazione, come di seguito:
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Requisiti
VERIFICHE PRESTAZIONALI

Le Linee Guida Nazionali 2015, prevedono che l' A.P.E. deve riportare obbligatoriamente, pena la non valità le seguenti informazioni:

  • la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l'energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'’edificio con le proposte degli interventi più significativi e economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
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Le principali modifiche sono sintetizzate in questa sezione del modello di A.P.E. in vigore, dove è leggibile sia la prestazione energetica del fabbricato, in inverno come in estate, sia quella globale, comprendente anche gli impianti.

L'A.P.E. riporta le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

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Servizi aggiuntivi
SERIZI CONSIDERATI

Nelle precedenti Linee Guida Nazionali del 2009, per la redazione dell'A.C.E. ai fini del calcolo della prestazione energetica i valori di EP erano considerati, come servizi, solo quelli riferiti all'Acqua Calda Sanitaria e al Riscaldamento Invernale.

Infatti, nel precedente attestato (A.C.E.) il vaore di EP era limitato ai suddetti servizi.

Invece, con le Linee Guida Nazionali del 2015, per la redazione dell'A.P.E., i servizi aggiuntivi da considerare, nel calcolo di EP globale, sono (indicati nel riquadro in rosso del prospetto seguente lato destro) quelli relativi al raffrescamento estivo nonchè (la quota parte se in condominio) quelli relativi agli ascensori. Per quanto attiene l'illminazione i relativi consumi devono essere considerati solo per gli immobili diversi dall'abitazione.

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Le Linee Guida 2015, comprendono anche :

I metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici : contenuti delle Norme UNI TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4 - Raccomandazioni CTI 14/2013 e novità UNI EN 15193 (Prestazione Energetica degli edifici - Requisiti Energetici per illuminazione). Tra le nuove modalità di calcolo le più rilevanti sono quelle che riguardano la valutazione dei ponti termici, del periodo di riscaldamento e di raffrescamento, del consumo energetico degli impianti di ventilazione, del recupero termico con le pompe di calore, ecc.

  • Software e strumenti di calcolo presenti sul mercato: dovranno essere aggiornati e garantire al massimo uno scostamento del 5% rispetto a parametri elaborati con lo strumento nazionale di riferimento, SIAPE. Tale garanzia, sarà fornita attraverso una dichiarazione di conformità del software utilizzato.
  • L'indice di prestazione globale EPgl, espresso in kWh/mq per tutte le destinazioni d'uso, è la somma di tutti gli indici. La prestazione energetica di un edificio viene valutata a mezzo di indici di prestazione, da determinarsi in accordo a definite procedure di calcolo, e tramite il controllo di alcuni parametri di riferimento.

Indici di prestazione energetica per definire:

  • EPH - climatizzazione invernale;
  • EPC - climatizzazione estiva;
  • EPW - produzione ACS;
  • EPV - ventilazione;
  • EPL - illuminazione;
  • EPT - trasporto di persone e cose.

Le norme A.P.E. sono state introdotte in modo graduale per cui sono definiti requisiti diversi in base al tipo di ristrutturazione, se di primo livello o di secondo livello, dove nel primo rientrano tutti gli interventi per il rifacimento dell'impianto termico dell'intero edificio e nel secondo quelli che possono interessare anche l'impianto termico.

  • Nuovi metodi di valutazione delle prestazioni energetiche: l'edificio reale soggetto a certificazione A.P.E., viene confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in base ai requisiti minimi fissati dalla legge n.90/2013. Per cui, l'edificio di riferimento ha caratteristiche geometriche, destinazione d'uso ubicazione, orientamento, uguali all'edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
  • Nuova diagnosi energetica in caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale > o = a 100 kw.

Dal punto di vista tecnico, in dettaglio, sono queste le principali variazioni:

Con la precedente normativa, in vigore fino al 30 settembre 2015, la prestazione energetica degli immobili è stata calcolata, al di là delle singole discipline regionali, con questi dispositivi di Leggi Nazionali:

  • DLgs 192/2005: Attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
  • DLgs 311/2006: Rendimento energetico in edilizia;
  • DLgs 115/2008: Efficienza usi finali di energia;
  • DPR 59/2009: Attuazione e verifiche per progetto;
  • DM 26/6/2009: Linee guida per la certificazione.

La normativa Nazionale in vigore dal 2005 al 2009 (A.C.E.) è stata sostituita dalla Legge n. 90/2013 (A.P.E.)

Dal 1º ottobre 2015, invece, con i Decreti attuativi della Legge n. 90/2013 la procedura è unica nazionale per tutte le Regioni, Provincie Autonome comprese, con l'obbligo per quelle Regioni che avevano legiferato in linea con Direttiva 2010/31/UE, di adeguare le proprie normative alle Linee Guida Nazionali 2015, entro il termine massimo del 1 ottobre 2017.

Le NORME UNI TS 11300 Parte 1-2-3-4 Revisionate nel 2014, (integrate con gli aggiornamenti di marzo 2016) sono tutte richiamate nei decreti attuativi.

Con questa revisione, in particolare quelle relative alle parti 1 e 2 (pubblicate a ottobre 2014) sono state introdotte diverse modifiche rispetto al calcolo precedente per la certificazione energetica che cambiano sostanzialmente gli indici di prestazione energetica invernale (EPi) e quella estiva (EPe).

E' anche cambiata la modalità di calcolo dei ponti termici che devono essere calcolati, escludendo la possibilità di incrementi percentuali o l'utilizzo dell'abaco della Norma UNI EN 14683. Esse assumono notevole importanza ai fini dei calcoli termici da effettuare sia per le verifiche in sede di certificazione energetica (A.P.E.) sia per le progettazioni di nuovi edifici o ristrutturazioni e/o riqualificazioni energetiche di immobili esistenti.

Diagnosi
Energetica

Richiesta solo per determinate attività

Attestato
Qualificazione

Rilasciato dal D.L. a ultimazione lavori

Attestato
Certificazione

Abolito con la Legge n. 90/2013

Attestato
Prestazione

Rilasciato dal Soggetto Certificatore

Normative che cambiano! Novità recenti.

Il 10 giugno 2020 è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo n. 48/2020 che recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III) del 30 maggio 2018, modificatrice della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Questo Decreto Legislativo sostituisce completamente la Legge 90/2013, principale riferimento normativo per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE. Sono molte e importanti le novità, anche se si dovrà attendere i Decreti Attuativi per veder modificare gli schemi di Legge 10/91 e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

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