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Come si realizza l'ottimale
risparmio energetico...
A.P.E. 2015
Ultime novità. Normative che cambiano !
Il 10 giugno 2020 è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo n. 48/2020 che recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III) del 30 maggio 2018, modificatrice della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Questo Decreto Legislativo sostituisce completamente la Legge 90/2013, principale riferimento normativo per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE.
Sono molte e importanti le novità, anche se si dovrà attendere i Decreti Attuativi per veder modificare gli schemi di Legge 10/91 e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
La Direttiva Europea n. 844 del 30 maggio 2018 nota come EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive) è nata con l’intento di razionalizzare le disposizioni dei precedenti provvedimenti, cioè dal “pacchetto clima-energia 20-20-20” i cui obiettivi si sarebbero dovuti raggiungere entro il 2020il :
- taglio del 20% di emissioni gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
- il 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili;
- il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica.
Il monitoraggio della commissione europea in merito ai progressi compiuti, è incoraggiante e, pertanto, è necessario definire una nuova strategia comune di lungo termine, tenuto conto che il parco immobiliare esistente è responsabile di circa il 36% di tutte le emissioni di CO2 dell’Unione e del 50% del consumo di energia finale per il riscaldamento e raffrescamento.
Per questo motivo nasce il quadro 2030 per il clima e l’energia, che definisce gli obiettivi per il periodo 2021-2030:
- riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
- quota almeno del 32% di energia rinnovabile;
- miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.
Le Classi di
EFFICIENZA ENERGETICA: BACS
A.P.E. 2015 attualmente in vigore
Il modello ancora in vigore
ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA
Il modello di certificazione energetica (A.P.E.) fornisce:
- quattro livelli di classe A (A-1, A-2, A-3, A-4);
- nel caso di "edificio a energia quasi zero" (occorre spuntare un'apposita casella);
- informazioni sulla quantità di energia esportata;
- una stima dei consumi energetici annui (in condizioni standard);
- dati di dettaglio sugli impianti presenti (anno di installazione, potenza, codice catasto impianti termici),
- indicatori qualitativi ("emoticons") che affiancano gli indicatori quantitativi (classe energetica e indice di prestazione globale) sia estivi che invernali.
Dal 1º ottobre 2015 è entrato in vigore il decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto fare, che ha aggiornato il D.Lgs n. 192/2005, che aveva introdotto in Italia, l'obbligo della certificazione energetica degli edifici. Tale decreto, ha aggiornato le Linee Guida Nazionali in ambito energetico che da luglio 2015 si applicano a tutte le Regioni Italiane e Province Autonome comprese, in particolare, quelle Regioni che, alla data suddetta, non avevano ancora recepito la Direttiva 2010/31/UE. Queste novità, hanno lo scopo di migliorare la determinazione dei consumi energetici e favorire l'utente a capire meglio, per il proprio immobile, il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, nonchè la qualità dell'involucro e degli impianti.
Il Modello Unico Nazionale.
Normativa unica
MODELLO UNICO NAZIONALE
Entro il termine dell' 1 ottobre 2017 tutte le leggi Regionali devono essere uniformate alla Legge Nazionale
Le Linee Guida Nazionali 2015 prevedono che l' A.P.E. deve riportare obbligatoriamente, pena la non valità le seguenti informazioni:
- la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'’edificio con le proposte degli interventi più significativi e economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
Le Classi energetiche per A.P.E.
Quadro-riassuntivo
4 Livelli di Classe A
L'A.P.E. riporta, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.
Il Certificatore energetico, i cui requisiti (che deve possedere), nel rispetto delle norme tecniche indicate, è tenuto preliminarmente a effettuare alcune operazioni che sono le seguenti:
- Reperimento dei dati catastali: visura, planimetria o vecchi documenti cartacei;
- Progetti esecutivi del bene in esame: piante, prospetti e sezioni dell'immobile;
- Libretto di Caldaia, relativo all'impianto di riscaldamento, eventualmente, a servizio dell'immobile;
- Relazione Tecnica ex Legge n. 10/91: quando l'immobile non è dotato di A.P.E.., AQE o ACE. La finalità è di procedere all'accertamento delle modalità costruttive dell'immobile;
- Misure in sito: in particolare il Certificatore Energetico è tenuto a rilevare: A) la forma dell'edificio; B) l'orientamento rispetto ai punti cardinali; C) apporti solari; D) ombreggiamenti; E) isolamento termico dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento; F) ventilazione; G) sistemi solari passivi
I rilievi in sede di sopralluogo (obbligatorio) devono, in particolare, interessare:
Rilievi in sito
NORME da APPLICARE
Parte trasparente dell'involucro
Eventuali Ombreggiamenti
Rilievi di eventuali
OMBREGGIAMENTI
Valori e Verifiche, in quanto le norme, ai fini
delle verifiche, attribuiscono valori diversi
Orientamento dell'Involucro
Valori fabbisogni per
ORIENTAMENTO INVOLUCRO
le norme, ai fini delle verifiche, attribuiscono valori diversi
Fabbisogni Invernale e Estivo
ORIENTAMENTO INVOLUCRO
ai fini dei fabbisogni energetici.
Requisiti e verifiche prestazionali
Le NOVITA', rispetto alle precedenti norme 2009, sono:
- Servizi energetici considerati nel calcolo della prestazione
- Nuove definizioni di ristrutturazioni importanti
- Energia primaria totale
- Edificio di riferimento
- Classificazione energetica con classi fisse - variabili
- Edificio ad energia quasi zero “nzeb”
- Modalità di valutazione dell'energia autoprodotta e dell'energia esportata
- Nuovo attestato di prestazione energetica (A.P.E.)
I decreti attuativi della Legge n. 90/2013, inoltre, contengono le segueni novità:
- Le fonti energetiche rinnovabili;
- La valutazione dei risultati e degli indici di prestazione;
- L'analisi energetica e la stesura dell'A.P.E.;
- Il confronto tra il vecchio e il nuovo metodo di calcolo;
- Gli interventi migliorativi.
Rilievi da effettuare ai fini del
CALCOLO della TRASMITTANZA
Servizi Energetici Considerati
La prestazione energetica è espressa in Kwh/mq. anno per qualunque destinazione d'uso.
Calcoli di EP globale
SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI
Ulteriori modifiche rispetto al 2009
Le modifiche rispetto al 2009 comprendono anche :
- I metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici : contenuti delle Norme UNI TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4 - Raccomandazioni CTI 14/2013 e novità UNI EN 15193 (Prestazione Energetica degli edifici - Requisiti Energetici per illuminazione). Tra le nuove modalità di calcolo le più rilevanti sono quelle che riguardano la valutazione dei ponti termici, del periodo di riscaldamento e di raffrescamento, del consumo energetico degli impianti di ventilazione, del recupero termico con le pompe di calore, ecc.
- I Software e strumenti di calcolo presenti sul mercato: dovranno essere aggiornati e garantire al massimo uno scostamento del 5% rispetto a parametri elaborati con lo strumento nazionale di riferimento, SIAPE. Tale garanzia, sarà fornita attraverso una dichiarazione di conformità del software utilizzato.
- Gli Indici di prestazione energetica per definire:
- EPH - climatizzazione invernale;
- EPC - climatizzazione estiva;
- EPW - produzione ACS;
- EPV - ventilazione;
- EPL - illuminazione;
- EPT - trasporto di persone e cose.
L'indice di prestazione globale EPgl, espresso in kWh/mq per tutte le destinazioni d'uso, è la somma di tutti gli indici. La prestazione energetica di un edificio viene valutata a mezzo di indici di prestazione, da determinarsi in accordo a definite procedure di calcolo, e tramite il controllo di alcuni parametri di riferimento.
- Le norme A.P.E. sono introdotte in modo graduale per cui sono definiti requisiti diversi in base al tipo di ristrutturazione, se di primo livello o di secondo livello, dove nel primo rientrano tutti gli interventi per il rifacimento dell'impianto termico dell'intero edificio e nel secondo quelli che possono interessare anche l'impianto termico.
- I metodi di valutazione delle prestazioni energetiche: l'edificio reale soggetto a certificazione A.P.E., viene confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in base ai requisiti minimi fissati dalla legge n.90/2013. Per cui, l'edificio di riferimento ha caratteristiche geometriche, destinazione d'uso ubicazione, orientamento, uguali all'edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
- La diagnosi energetica, in caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale > o = a 100 kw.
Dal punto di vista tecnico, in dettaglio, sono queste le principali variazioni:
Con la precedente normativa, in vigore fino al 30 settembre 2015, la prestazione energetica degli immobili è stata calcolata, al di là delle singole discipline regionali, con questi dispositivi di Leggi Nazionali:
La normativa Nazionale in vigore dal 2005 al 2009 (A.C.E.) è stata sostituita dalla Legge n. 90/2013 (A.P.E.)
- DLgs 192/2005: Attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
- DLgs 311/2006: Rendimento energetico in edilizia;
- DLgs 115/2008: Efficienza usi finali di energia;
- DPR 59/2009: Attuazione e verifiche per progetto;
- DM 26/6/2009: Linee guida per la certificazione.
Dal 1º ottobre 2015, con i Decreti attuativi della Legge n. 90/2013 la procedura è unica nazionale per tutte le Regioni, Provincie Autonome comprese, con l'obbligo per quelle Regioni che avevano legiferato in linea con Direttiva 2010/31/UE, di adeguare le proprie normative alle Linee Guida Nazionali 2015, entro il termine massimo del 1 ottobre 2017.
Approfondiamo alcuni aspetti innovativi contenuti nei suddetti Decreti:
* Le Definizioni: (parte i - DM 26 giugno 2015) sono state integrate le "definizioni" già contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; in particolare vengono proposte le definizioni di superficie disperdente, di volume climatizzato, di apporto di forma, di trasmittanza termica periodica, di riflettanza e di impianto con sistema ibrido (art. 2 del D.M.); viene inoltre fornita la definizione di "edifici ad energia quasi zero" (Allegato 1 al D.M., paragrafo 3.4). Definizione di EP "Prestazione Energetica” per : Climatizzazione invernale; Climatizzazione estiva; Produzione di acqua calda igienico-sanitaria; Ventilazione; Illuminazione (solo per il settore non residenziale) " la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili ”.
* Norme Tecniche Nazionali: (parte ii del Decreto 26 giugno 2015) Sono indicate le norme tecniche nazionali da adottare per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE;
* Norme Tecniche di Progettazione degli edifici e degli impianti (parte iii del Decreto 26 giugno 2015) Sono indicati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti (Allegato 1 al decreto) ad integrazione di quelli già fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni;
* Criteri generali in tema di impianti termici (parte iv del Decreto 26 giugno 2015) Resta confermato che i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
* Normativa Unitaria Nazionale (parte v del Decreto 26 giugno 2015) Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE;
* Metodologie, Requisiti Minimi, Sistemi di Classificazione e SIAPE (parte vi del Decreto 26 giugno 2015) Si statuisce che per promuovere una applicazione omogenea della normativa energetica sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l'aggiornamento: - delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui al decreto; - dei requisiti minimi di edifici e impianti; - di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune (SIAPE);
* Strumenti di Calcolo e Software (parte vii del Decreto 26 giugno 2015) E' previsto che gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici debbono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento (la garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal Comitato Termotecnico Italiano). Spetterà al Comitato Termotecnico Italiano (CTI) predisporre lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione di garanzia. Nelle more del rilascio della dichiarazione di garanzia, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.
Le Norme UNI
Le NORME UNI TS 11300 Parte 1-2-3-4, sono tutte richiamate nei decreti attuativi. Con questa revisione, in particolare quelle relative alle parti 1 e 2 (pubblicate nell' ottobre 2014) sono state introdotte diverse modifiche rispetto al calcolo precedente per la certificazione energetica che cambiano sostanzialmente gli indici di prestazione energetica invernale (EPi) e quella estiva (EPe).
Normativa Tecnica
UNI-TS-11300
E' anche cambiata la modalità di calcolo dei ponti termici che devono essere calcolati, escludendo la possibilità di incrementi percentuali o l'utilizzo dell'abaco della Norma UNI EN 14683. Esse assumono notevole importanza ai fini dei calcoli termici da effettuare sia per le verifiche in sede di certificazione energetica (A.P.E.) sia per le progettazioni di nuovi edifici o ristrutturazioni e/o riqualificazioni energetiche di immobili esistenti.
Indici di Prestazione Energetica e parametri di riferimento.
Gli indici di prestazione energetica richiamati dal decreto si riferiscono alle norme suddette e sono i seguenti:
A) relativamente all'involucro:
- EPH,nd: indice di prestazione termica utile per riscaldamento
- EPW,nd: indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
- EPC,nd: indice di prestazione termica utile per il raffrescamento.
B) relativamente ai servizi dell'edificio (in termini di energia primaria):
- EPH : indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
- EPW : indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
- EPV : indice di prestazione energetica per la ventilazione EPC : indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
- EPL : indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale
- EPT : indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili)
EPgl,tot = EPH + EPW + EPV + EPC + EPT
Gli indici EPL e EPT non devono essere valutati per la categoria E.1, ad esclusione di collegi, convegni, case di pena, caserme ed edifici facenti parte della categoria E.1.(3). Tutti gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m2, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Gli altri parametri richiamati nel decreto sono qui di seguito riassunti :
- H'T : coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in W/m2K;
- Asol,est/Asup utile : area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
- ηH : efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale
- ηW : efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria
- ηC : efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva
Classi fisse e Classi e variabili
Fornisce informazioni sulla qualità energetica e circa le reali potenzialità di miglioramento. Inoltre, deve essere associata all'indicatore di prestazione per dare informazioni numeriche sul fabbisogno, comparabili con quelle di altri edifici.
Infatti nei valori tabellati, sono dettagliati i valori minimi e massimi, di verifica della prestazione energetica globale, per la costruzione della scala, rispetto all'edificio di riferimento, per poter assegnare la classe energetica all'edificio reale in esame.
Classi intermedie
Classi fisse e Classi e variabili
Fabbisogni di acqua calda per
RISCALDAMENTO INVERNALE e ACQUA CALDA SANITARIA
Calcoli termici
* Edifici di nuova costruzione, demoliti e ricostruiti.
Il calcolo edificio - impianto, si deve realizzare applicando le norme UNI 11300 Rev. 2014.
* RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE di PRIMO LIVELLO : intervento che interessa gli elementi e i componenti dell'involucro edilizio con incidenza superiore al 50 per cento della superficie e rifacimento dell’impianto.
* RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE di SECONDO LIVELLO: intervento che interessa i componenti dell’'involucro edilizio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico.
Nuove Definizioni per
RISTUTTURAZIONI IMPORTANTI
Bilancio dell'energia
AUTOPRODOTTA E ESPORTATA
Classificazione energetica
EDIFICIO REALE
AMPLIAMENTI DI EDIFICI ESISTENTI :
- Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti e collegati a impianto termico esistente;
- Ampliamento volumetrico di edificio esistente dotato di nuovo impianto.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: intervento previsto nei casi in cui i lavori siano di Manutenzione Straordinaria o di Sostituzione del generatore di calore.